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REGOLAMENTO (UE) 2018/1480

Il 5 ottobre 2018 la Commissione Europea ha emanato il Regolamento UE 2018/1480 che prevede:
-una lista di sostanze per le quali è stata introdotta o modificata la classificazione armonizzata;
-la modifica dell’intestazione della seconda colonna della tabella 3 dell’Allegato VI, che è stata modificata da “Dati di identificazione internazionale” a “Denominazione chimica”;
-la rettifica del 10° ATP (Regolamento UE 2017/776 le cui disposizioni, ad eccezione della modifica alla tabella 3 dell’Allegato VI del CLP, si applicano a partire dal 1° giugno 2017 e non più dal 1° dicembre 2018. Pur essendo retroattiva, questa modifica puramente formale non pregiudica i diritti e gli obblighi dei fabbricanti, degli importatori, degli utilizzatori a valle o dei fornitori.

Quando si applicano le nuove disposizioni

Le modifiche legate al cambio di intestazione della seconda colonna della tabella 3 dell’Allegato VI si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2019.
Le classificazioni armonizzate incluse nel 13° ATP si applicano alle sostanze e alle miscele a decorrere dal 1° maggio 2020. I fornitori possono, su base volontaria, applicare le nuove classificazioni armonizzate anteriormente a tale data.
Come per tutti gli altri ATP, non essendo previsto dal Regolamento un periodo di smaltimento scorte, alla data del 1° maggio 2020 sia le sostanze sia le miscele sugli scaffali con classificazione non adeguata al 13° ATP andranno ritirate dal commercio, riclassificate e rietichettate.
Il testo del Regolamento UE 2018/1480 è disponibile al seguente link
en_GB