In polvere contenente ≥ 1% di particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 μm
E’ stato pubblicato il 14° ATP del Reg 1272/2008.
Tale ATP apporta modifiche all’allegato VI, Parte 3 del Regolamento, in particolare si vuole porre in evidenza le modifiche importanti in merito alla classificazione del biossido di titanio. La classificazione dl Biossido di Titanio viene portata a sospetto cancerogeno per via inalatoria (Carc. 2 H351 – inalazione).
La classificazione come cancerogeno per inalazione si applica unicamente alle miscele sotto forma di polveri contenenti ≥ 1 % di particelle di biossido di titanio sotto forma di, o incorporato in, particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 μm.».
Una nota importante del regolamento è la seguente: 2.12. Miscele contenenti biossido di titanio
L’etichetta dell’imballaggio delle miscele liquide contenenti ≥ 1 % di particelle di biossido di titanio di diametro aerodinamico pari o inferiore a 10 μm deve recare la seguente indicazione:
EUH211: “Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.”
L’etichetta dell’imballaggio delle miscele solide contenenti ≥ 1 % di particelle di biossido di titanio deve recare la seguente indicazione:
EUH212: “Attenzione! In caso di utilizzo possono formarsi polveri respirabili pericolose. Non respirare le polveri.”
Inoltre, l’etichetta dell’imballaggio delle miscele liquide e solide non destinate alla vendita al pubblico e non classificate come pericolose che sono etichettate con l’indicazione EUH211 o EUH212 deve recare l’indicazione EUH210.