Il regolamento sui biocidi (BPR, regolamento (UE) 528/2012) concerne l’immissione sul mercato e l’uso di biocidi, utilizzati per la tutela dell’uomo, degli animali, dei materiali o degli articoli contro organismi nocivi, quali parassiti o batteri, mediante l’azione dei principi attivi contenuti nel biocida.
Lo scopo del regolamento è migliorare il funzionamento del mercato dei biocidi nell’UE, garantendo allo stesso tempo un elevato livello di tutela per l’uomo e per l’ambiente.
Per “biocida” si intende una gamma di prodotti molto estesa tra cui:
-i disinfettanti per l’igiene umana
-i prodotti utilizzati per la disinfezione di piscine e acquari
-i preservanti per pellicole e rivestimenti quali pitture e materiali utilizzati per sigillare
-i preservanti per legno
-i prodotti antincrostazione.
La normativa vigente, identifica 23 tipi di biocidi divisi in quattro gruppi in base all’attività ed all’utilizzo:
-Gruppo 1: Disinfettanti e biocidi in generale (PT 1, 2, 3, 4, 5)
-Gruppo 2: Preservanti (PT 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13)
-Gruppo 3: Controllo degli animali nocivi (PT 14, 15, 16, 17, 18, 19)
-Gruppo 4: Altri biocidi (PT 20, 21, 22, 23)
I biocidi devono ottenere un’autorizzazione prima di poter essere immessi sul mercato.
A questo scopo le imprese hanno facoltà di scegliere tra diversi processi, in base al prodotto e al numero di paesi in cui intendono commercializzarlo:
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National authorization
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Mutual recognition
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Autorizzazione dell’Unione Europea
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Simplified authorization