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In vigore dal 1 febbraio 2018 il Regolamento (UE) 2016/918 – 8° ATP del CLP – Schede di Sicurezza

L’ 8° ATP del CLP si applicherà per le sostanze e per le miscele a partire dal 1° Febbraio  2018.
Il Regolamento (UE) 2016/918  recepisce la quinta revisione del GHS ed introduce alcune novità per quanto riguarda la classificazione di sostanze e miscele, tra cui:
  • nuovo requisito per la comunicazione dei pericoli che possono derivare da sostanze e preparati esplosivi desensibilizzati ;
  • precisazioni sui criteri di classificazione degli aerosol;
  • ammissione di una nuova metodologia per la classificazione dei solidi comburenti;
  • riformulazione dei criteri di classificazione ed etichettatura della classe di pericolo “Corrosione / irritazione cutanea” nel seguente modo:
    • introduzione di una categoria di pericolo 1 che viene usata qualora le informazioni disponibili non siano sufficienti per la classificazione in una delle sottocategorie (1A, 1B e 1C);
    • per le sostanze e le miscele con un valore di pH estremo (≤ 2 o ≥ 11,5) si applica la categoria 1 se non  sono disponibili altre informazioni;
    • la procedura di classificazione per le miscele è adattata ai componenti, in modo da tenere in considerazione i componenti della categoria 1.
  • riformulazione dei criteri di classificazione ed etichettatura della classe di pericolo “Gravi lesioni oculari / irritazione oculare”;
  • introduzione di notevoli modifiche ai consigli di prudenza (frasi P). In totale, sono interessate circa 20 frasi P e 10 frasi P combinate;
  • per quanto riguarda i preparati, l’informazione supplementare sui pericoli EUH208 (Contiene <Denominazione della sostanza sensibilizzante>. Può causare reazioni allergiche.) può essere omessa se il preparato è già etichettato con EUH204 (Contiene isocianati. Può causare reazioni allergiche.) o EUH205 (Contiene resine epossidiche. Può causare reazioni allergiche.).
Il Regolamento si applica obbligatoriamente alle sostanze e alle miscele a decorrere dal 1° febbraio 2018.
Le sostanze e miscele che sono state classificate, etichettate, imballate e immesse sul mercato prima del 1° febbraio 2018 si devono riclassificare e rietichettare, in conformità all’ 8° ATP, a decorrere dal 1° febbraio 2020.
Il testo del Regolamento (UE) 2016/918 è consultabile al seguenti link
en_GB