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Incidenti rilevanti – Direttiva Seveso

Per rischio industriale si intende un potenziale effetto negativo derivante da un’attività industriale in base ai quantitativi di sostanze pericolose presenti.

La valutazione del rischio e gli interventi necessari alla sua mitigazione sono oggetto della normativa SEVESO relativa al controllo dei pericoli di incidente rilevante connessi con determinate sostanze pericolose.
La normativa italiana in materia di Rischi di Incidenti Rilevanti è il Decreto Legislativo n. 105 del 26 giugno 2015. Tale decreto, in vigore dal 29 luglio 2017, recepisce la Direttiva 2012/18/UE (Seveso III) ed abroga il D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i..
Pur non modificando in maniera sostanziale gli obblighi dei gestori ed il relativo sistema dei controlli da parte delle Autorità competenti, il D.Lgs. 105/15 introduce significative novità. Una fra tutte: definisce i nuovi limiti di assoggettabilità tenendo conto della classificazione delle sostanze e delle miscele allineata al Regolamento CE n. 1272/2008.
La pericolosità intrinseca delle sostanze e delle miscele e la relativa quantità presente all’interno di uno stabilimento, definisco il criterio di assoggettabilità alla normativa sui Rischi di Incidenti Rilevanti.
Gli stabilimenti che rientrano nei criteri di assoggettabilità imposti dal D.Lgs. 105/15 hanno l’obbligo di presentare una Notifica alle Autorità Competenti, a seguito della quale vengono inseriti nel Registro delle Aziende a Rischio di incidente Rilevante.
Il gestore dello stabilimento è tenuto a redigere il documento di Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e ad istituire il Sistema di Gestione della Sicurezza, ai sensi dell’articolo 14 del decreto.
Per tali stabilimenti sono previste specifiche attività di controllo da parte delle Autorità competenti, nonché attività di pianificazione del territorio e dell’emergenza.
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