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Regolamento (UE) 528/2012 – Biocidi

Il regolamento sui biocidi (BPR, regolamento (UE) 528/2012) concerne l’immissione sul mercato e l’uso di biocidi, utilizzati per la tutela dell’uomo, degli animali, dei materiali o degli articoli contro organismi nocivi, quali parassiti o batteri, mediante l’azione dei principi attivi contenuti nel biocida.
Lo scopo del regolamento è migliorare il funzionamento del mercato dei biocidi nell’UE, garantendo allo stesso tempo un elevato livello di tutela per l’uomo e per l’ambiente.
Per “biocida” si intende una gamma di prodotti molto estesa tra cui:
-i disinfettanti per l’igiene umana
-i prodotti utilizzati per la disinfezione di piscine e acquari
-i preservanti per pellicole e rivestimenti quali pitture e materiali utilizzati per sigillare
-i preservanti per legno
-i prodotti antincrostazione.
La normativa vigente, identifica 23 tipi di biocidi divisi in quattro gruppi in base all’attività ed all’utilizzo:
-Gruppo 1: Disinfettanti e biocidi in generale (PT 1, 2, 3, 4, 5)
-Gruppo 2: Preservanti (PT 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13)
-Gruppo 3: Controllo degli animali nocivi (PT 14, 15, 16, 17, 18, 19)
-Gruppo 4: Altri biocidi (PT 20, 21, 22, 23)
I biocidi devono ottenere un’autorizzazione prima di poter essere immessi sul mercato.
A questo scopo le imprese hanno facoltà di scegliere tra diversi processi, in base al prodotto e al numero di paesi in cui intendono commercializzarlo:
  1. Autorizzazione nazionale
  2. Riconoscimento reciproco
  3. Autorizzazione dell’Unione Europea
  4. Autorizzazione semplificata
Il processo di revisione di principi attivi biocidi ha una durata di 14 anni a partire dal 14 maggio 2000.
Durante tale periodo (periodo transitorio) i prodotti che contengono principi attivi in revisione per il PT di interesse, possono essere autorizzati all’immissione sul mercato in accordo alle normative nazionali vigenti (a livello italiano la normativa di riferimento è quella relativa ai Presidi Medico Chirurgici – PMC).
Per l’immissione sul mercato di un prodotto biocida o di un PMC non è sufficiente acquistare un prodotto o un principio attivo autorizzato, in quanto è necessaria una nuova autorizzazione da richiedersi da parte dell’azienda che immette il prodotto sul mercato a nome proprio.
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