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REGOLAMENTO (UE) 2016/1179 – (9° ATP reg. CLP) – In vigore dal 1 marzo 2018

Aggiornamento della classificazione del Piombo, composti di Rame ed altre sostanze
Il 1 marzo 2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/1179 (9° ATP reg. CLP).
Il Regolamento 2016-1179 (9° ATP reg. CLP), aggiorna la classificazione di pericolo di circa 50 sostanze.
Tra queste si segnalano il piombo ed alcuni composti del rame, tra cui ad esempio ossido di rame (I), ossido di rame (II), idrossido di rame (II), solfato di rame pentaidrato.
In particolare, il piombo (n. CAS 231-100-4), sia in forma di polvere sia in forma massiva, viene riclassificato come H360FD “Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto” (Repr. 1A).
Le aziende che utilizzano o che immettono sul mercato le sostanze elencate nel regolamento citato dovranno attivarsi predisponendo quanto necessario per recepire la nuova classificazione.
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